L’attività di vigilanza e controllo delle unità d’offerta sociali è condivisa tra ATS e Comuni, con ruoli distinti ma complementari. Secondo l’art. 6, comma 3, l.r. 33/2009, l’ATS è responsabile della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di esercizio delle strutture e delle unità d’offerta sociali, mentre i Comuni, ai sensi dell’art. 15 l.r. 3/2008, intervengono nell’applicazione di prescrizioni, diffide o sanzioni. La circolare regionale n. 2 del 15 dicembre 2022 definisce le modalità operative di tali controlli.

La vigilanza può essere:

  • ordinaria, inserita nei “Piani dei controlli” dell’ATS e della Regione
  • Straordinaria, attivata su segnalazione di terzi o in caso di elementi che richiedano verifiche immediate.

L’ATS effettua sopralluoghi presso le unità d’offerta, redige verbali datati e sottoscritti, che vengono consegnati al gestore e inviati al Comune.

In caso di accertata mancanza del possesso di uno o più requisiti d’esercizio previsti dalla normativa vigente, ATS darà informativa al Comune che procederà per quanto previsto dall’art. 15 comma 3 l.r. n 3/2008 e s.m.i.. In casi di accertata mancanza del mantenimento di uno o più requisiti d’esercizio previsti dalla normativa vigente, ATS procederà ai sensi della Legge n. 689/1981 (artt. da 13 a17) e l.r. n. 1/2012 ad emettere verbale di contestazione d’illecito al legale rappresentante del soggetto gestore dandone contestuale informativa al Comune che procederà agli adempimenti conseguenti.

Il Comune, preso atto ricevuta l’informativa da ATS, provvede ad emettere, a seconda delle diverse situazioni, i provvedimenti di:

  • diffida al ripristino con eventuali prescrizioni e tempistica;
  • chiusura della struttura e revoca dell'eventuale atto di accreditamento (previa diffida);
  • chiusura immediata in caso di pericolo per la salute e/o l’incolumità delle persone con prescrizione delle misure da adottare per la ripresa dell’attività oltre che garantire quanto previsto in materia di prescrizioni/sanzioni (L. n. 689/1981).

L’ATS, nell’ambito delle sue funzioni, deve accertare anche gli eventuali illeciti amministrativi ed eseguire la contestazione degli stessi, diversamente da quanto avviene nel procedimento di messa in esercizio di una unità d’offerta sociale regionale dove la sua attività di configura come attività endoprocedimentale a supporto delle verifiche di competenza del Comune.

L’accertamento delle violazioni amministrative segue due fasi principali: accertamento e contestazione.

  • Accertamento: l’ATS verifica le violazioni tramite sopralluoghi e verbali, raccogliendo prove e documenti.
  • Contestazione: le violazioni accertate devono essere comunicate formalmente al trasgressore immediatamente o entro 90 giorni

Il trasgressore può presentare difese o chiedere audizione entro 30 giorni. Il Comune, quale autorità competente, valuta la correttezza del procedimento:

  • Se l’accertamento è fondato, emette ordinanza di ingiunzione di pagamento e gestisce la riscossione.
  • Se infondato o irregolare, dispone archiviazione.

Il Comune determina anche la sanzione definitiva in base alla gravità delle carenze e gestisce la fase finale, compresa la riscossione coattiva e il contenzioso.

Per le unità d’offerta locali sperimentali (art. 13 l.r. 3/2008), una volta approvata la sperimentazione, il Comune effettua controlli periodici sul mantenimento dei requisiti, raccoglie dati su ingressi, dimissioni e caratteristiche degli ospiti, verifica lo stato di benessere tramite visite e richiede report annuali sul funzionamento del servizio. In caso di gravi inadempienze, il Comune può revocare l’approvazione della sperimentazione.

si ricorda che le unità d’offerta locali sperimentali sono soggette ai controlli degli Enti competenti preposti alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, alimenti e applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

Per maggiori informazioni si rimanda a: