L’esercizio di una unità d’offerta sociale è subordinato alla presentazione della Comunicazione Preventiva per l’Esercizio (CPE) che deve essere trasmessa al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP.

La CPE è quindi l’atto indispensabile per l’esercizio di una unità d’offerta sociale regionale. La CPE abilita il soggetto gestore ad intraprendere dalla data dichiarata nella stessa l’attività dell’unità d’offerta e comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del legale rappresentante del gestore della medesima unità d’offerta.

Quando presentare la CPE

La CPE deve essere presentata in caso di:

  • messa in esercizio di unità d’offerta: il gestore deve garantire l’assetto minimo organizzativo, requisiti strutturali, norme igienico-sanitarie e alimentari, e aver individuato il personale minimo previsto, anche se non ancora contrattualizzato, purché vi sia dichiarazione di intenti;
  • trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile;
  • variazione della capacità ricettiva: aumento o riduzione della capacità di accoglienza dell’unità;
  • trasformazione di una unità d’offerta in esercizio in altra tipologia unità d’offerta tra quelle individuate da Regione Lombardia;
  • subentro di un nuovo soggetto gestore.

Nel caso di presentazione di nuova CPE per variazione delle caratteristiche di una unità d’offerta in esercizi è lasciata facoltà al Comune, d’intesa con l’ATS territorialmente competente, di valutare l’opportunità/necessità di effettuare un nuovo sopralluogo presso l’unità d’offerta considerando la fattispecie di CPE.

Le fattispecie di seguito riportate NON sono soggette a presentazione di CPE ma a semplice comunicazione al Comune in cui è ubicata la struttura per il tramite del SUAP che procederà all’inoltro all’Ufficio di Piano per i seguiti di competenza e all’ATS territorialmente competente per informazione:

  • variazione del legale rappresentante del soggetto gestore;
  • modifiche nell’articolazione degli spazi (destinazioni d’uso dei locali) che non comportino il mutare né delle condizioni previste dal regolamento d’igiene o di sicurezza dei locali né della capacità ricettiva autorizzata e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Se il Comune è il gestore o l’unità è gestita in forma associata dai Comuni, non è richiesta la CPE.
Il Dirigente competente adotta un provvedimento che prende atto delle verifiche interne e attesta il possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi, igienico-sanitari e normativi.
Questo sostituisce la procedura ordinaria di presentazione della CPE.

Dove e come presentare la CPE

Per le Unità di offerta Sociale ubicate nei Comuni dell’Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona) la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) deve essere presentata al Comune in cui ha sede l’unità d’offerta, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

La presentazione della C.P.E. deve essere anteriore alla data di effettiva apertura dell’unità di offerta.

La CPE può essere presentata per via telematica utilizzando la piattaforma impresainungiorno.gov.it.

Procedimento per la messa in esercizio

  1. Presentazione della CPE e verifiche documentali

L’ente gestore presenta la CPE al Comune in cui è ubicata la struttura, tramite SUAP.

Entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione, SUAP e Comune effettuano rispettivamente:

  • verifiche formali (SUAP);
  • controlli di merito con riferimento a quanto contenuto e dichiarato nella CPE e relativi allegati (Comune).

In caso di dati incompleti, entro 30 giorni il Comune, tramite SUAP, richiede integrazioni al legale rappresentante, indicando un termine di norma non superiore a 15 giorni per la loro presentazione.

  1. Richiesta di sopralluogo ad ATS e inserimento in AFAM

Dopo le verifiche, il Comune:

  • invia richiesta formale di vigilanza ad ATS per controllare il possesso dei requisiti d’esercizio specifici della tipologia di unità d’offerta sociale, dichiarando di aver verificato completezza e correttezza della CPE e dei requisiti soggettivi;
  • invia contestualmente la CPE all’Ufficio di Piano per l’inserimento dell’unità Dell’Anagrafica Famiglia (AFAM). L’Ufficio di Piano assegna il codice identificativo CUDES e lo comunica al gestore, al Comune e all’ATS competente.
  1. Sopralluogo ATS

ATS, entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, effettua il sopralluogo per verificare i requisiti di esercizio secondo le delibere vigenti.

Entro 75 giorni dalla richiesta, ATS comunica l’esito sia al Comune (per eventuali provvedimenti) sia al soggetto gestore.

Resta intesa la facoltà di ATS di sospendere il procedimento a fronte di richiesta d’integrazioni al soggetto gestore.

  1. Seguiti di competenza comunale
    Una volta ricevuta l’esito dell’attività di vigilanza di ATS, sempre a fronte delle competenze attribuite dall’art. 15 della l.r. n. 3/2008 e s.m.i., il Comune:
  • qualora sia necessario verificare il possesso dei requisiti d’esercizio dichiarati, il Comune richiede al gestore integrazioni, documenti o chiarimenti, fissando i termini per la presentazione e informando l’ATS. Il Comune può valutare autonomamente la documentazione o concordare modalità collaborative con l’ATS.
  • nel caso di mancanza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, qualora sia possibile conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune diffida il soggetto gestore a provvedere al ripristino dei requisiti mancanti  entro un termine congruo (di norma almeno 30 giorni), prescrivendo le misure necessarie e informando l’ATS. Può sospendere temporaneamente l’attività e, in caso di mancato adeguamento, dispone la chiusura definitiva dell’unità
  • nel caso di mancanza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa, qualora NON sia possibile conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, il Comune dispone la chiusura dell’unità d’offerta sociale ed attiva, di conseguenza, quanto previsto dall’art. 15 comma 3 della l.r. n.3/2008.

Quando il Comune dispone la chiusura definitiva dell’unità d’offerta sociale e revoca l’eventuale atto di accreditamento, informando l’Ufficio di Piano per l’aggiornamento di AFAM e l’ATS.  

Per maggiori informazioni si rimanda a: